La partita IVA e il sito web
E' importante inserire la partita IVA nella home page del sito web aziendale.
Partita iva e sito web Benchè sia una pratica poco seguita (basta fare un semplice giro sui vari siti web aziendali e della Pubblica Amministrazione) questa regola è fissata dall'art 35 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni intitolato "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO".
Riporto il primo comma dell'art.35:
Articolo 35
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
La disposizione è entrata in vigore dal 1° dicembre 2001; è bene dunque che le aziende provvedano a contattare il proprio fornitore di servizi web affinché indichi il codice di partita IVA nell'home page del sito aziendale.
È necessario far presente che è sufficiente regolarizzare la posizione del contribuente (vale a dire il titolare del sito web) con l'aggiornamento dell'Home Page del sito Web prima della constatazione da parte dell'Amministrazione e ciò non comporta l'applicazione di sanzioni, in quanto la violazione commessa non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (art. 6, comma 5-bis, del DPR 472/97).
La mancata regolarizzazione è perseguibile con la sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria (art. 11, comma 1, lettera a), del DPR 472/97).
Pertanto evidentemente conviene fare una verifica e correggere eventuali mancanze.
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